“Dedico alle vittime mute e invisibili, soprattutto agli animali di cui non si è mai parlato e mai si parlerà, il frutto di questo grande e incessante impegno”.
Esulta l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente dell’Intergruppo per i Diritti degli animali e della Lega italiana per la Difesa degli animali e dell’ambiente, per l’approvazione nell’aula di Montecitorio della pdl AC30, di cui è prima firmataria e relatrice, che finalmente garantisce maggiore tutela penale agli animali: “Una rivoluzione”.
“Il testo – ricorda la deputata di Noi moderati – aumenta le pene, sia detentive che pecuniarie, per i principali reati e illeciti a danno degli animali: l’uccisione, il maltrattamento, l’organizzazione di combattimenti.
Di fronte all’obiettiva gravità di certe condotte, tutti – partiti, associazioni, società civile – reclamavano sanzioni più severe, più deterrenza”. Tra le principali novità la rubrica del titolo IX bis del Codice penale: non più “Dei delitti contro il sentimento dell’uomo per gli animali”, ma, in linea con la recente riforma costituzionale, “Dei delitti contro gli animali”.
Viene tutelato non più il sentimento dell’uomo ma direttamente l’animale. Aumentano le pene per l’uccisione di animali (544-bis): si passa da quattro mesi di reclusione nel minimo e due anni nel massimo a sei mesi nel minimo e tre anni nel massimo, sempre congiunti ad una multa – finora non prevista – da 5 mila a 30 mila euro.
“Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale” si passa a un anno nel minimo e quattro nel massimo, con una multa raddoppiata da 10 mila a 60 mila euro: si potrà finire in carcere. Aumentano le pene per il maltrattamento degli animali (544-ter): si passa da tre mesi nel minimo e diciotto nel massimo a sei mesi nel minimo e due anni nel massimo, accompagnati sempre dalla multa (tra i 5 mila e i 30 mila euro) che oggi è alternativa alla reclusione.
Aumentano le pene pecuniarie per chi organizza spettacoli e manifestazioni con sevizie e strazio per gli animali (544-quater): aumenta significativamente la multa da 5 mila a 15 mila euro nel minimo, da 15 mila a 30 mila nel massimo.
Aumentano le pene per la violazione del divieto di combattimenti o di competizioni non autorizzate tra animali (544-quinquies): la pena detentiva aumenta da uno a due nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo.
Sarà punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5 mila a 30 mila euro anche chi partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni.
Aumentano le pene per l’uccisione o il danneggiamento degli animali altrui (art. 638): il reato diventa finalmente perseguibile d’ufficio, come quelli del titolo IX bis.
La pena passa da sei mesi a un anno nel minimo e da un anno a quattro anni nel massimo, ai quali un ordine del giorno chiede di aggiungere la multa da 10 mila a 60 mila euro.
L’articolo sarà applicabile all’uccisione o al danneggiamento anche di un solo bovino o equino. Per tutti questi reati contro gli animali sono previste nuove aggravanti, con l’introduzione dell’articolo 544-septies: se i fatti sono commessi alla presenza di minori, se i fatti sono commessi nei confronti di più animali, se il fatto è diffuso attraverso strumenti informatici e telematici.
Il divieto di tenere il cane alla catena, finora previsto solo da alcune leggi regionali, è introdotto a livello nazionale e sorretto da adeguate sanzioni (da 500 a 5 mila euro).
“Questo – sottolinea l’on. Brambilla – è il cambiamento che in molti attendevano, credo che se ne coglierà presto la portata. Alla percezione di sostanziale impunità, che accompagna chi commette crimini contro gli animali, corrisponde un sentimento di profonda indignazione in ampi settori dell’opinione pubblica, di tutti gli orientamenti politici e culturali, un sentimento che non era e non è possibile ignorare.
A chi invece sogna l’impunità solo perché le vittime sono animali e non possono neanche parlare, dico che continui a sognare o si trasferisca in un altro Paese, perché qui per l’impunità non c’è spazio”.
“Da quattro legislature – conclude – porto avanti, e ne sono orgogliosa, questa battaglia di civiltà, che non ha colore politico, come dimostra il lavoro trasversale che facciamo nell’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali.
Avevo promesso giustizia agli ultimi tra gli ultimi, ai tanti animali seviziati e uccisi da mani scellerate. Ricordo il cane Angelo torturato a morte nel Cosentino, il cane Aron bruciato a Palermo, il gatto Leone scuoiato vivo nel Salernitano, il gatto Green ucciso a botte in Veneto.
E poi ci sono gli altri che non potrei citare tutti neppure se avessi a disposizione molte ore. Oggi posso dire di avere raggiunto un traguardo, di aver ottenuto pene più elevate, di aver mantenuto la promessa.
E garantisco che non mi fermerò qui, proseguirò su tutti i fronti che richiedono l’attenzione di chi veramente ama e rispetta gli animali, nostri fratelli minori, nostri compagni di viaggio sull’arca planetaria”.
PDL AC30 Brambilla e altri e abbinate – REATI CONTRO GLI ANIMALI
SCHEDA DI SINTESI
La prima importantissima novità riguarda proprio la rubrica del titolo IX bis del Codice penale: non più “Dei delitti contro il sentimento dell’uomo per gli animali”, ma, in linea con la recente riforma costituzionale, “Dei delitti contro gli animali”. Viene tutelato non più il sentimento dell’uomo ma direttamente l’animale.
Aumentano le pene per l’uccisione di animali (544-bis): si passa da quattro mesi di reclusione nel minimo e due
anni nel massimo a sei mesi nel minimo e tre anni nel massimo, sempre congiunti ad una multa – finora non
prevista – da 5 mila a 30 mila euro. “Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le
sofferenze dell’animale” si passa a un anno nel minimo e quattro nel massimo, con una multa raddoppiata da 10 mila a 60 mila euro. Aumentano le pene per il maltrattamento degli animali (544-ter): per il maltrattamento si passa da tre mesi nel minimo e diciotto nel massimo a sei mesi nel minimo e due anni nel massimo, accompagnati sempre dalla multa (tra i 5 mila e i 30 mila euro) che oggi è alternativa alla reclusione.
Aumentano le pene pecuniarie per chi organizza spettacoli e manifestazioni con sevizie e strazio per gli
animali (544-quater): aumenta significativamente la multa da 5 mila a 15 mila euro nel minimo, da 15 mila a 30
mila nel massimo.
Aumentano le pene per la violazione del divieto di combattimenti o di competizioni non autorizzate tra
animali (544-quinquies): la pena detentiva aumenta da uno a due nel minimo e da tre a quattro anni nel
massimo.
Sarà punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5 mila a 30 mila euro anche chi partecipa
a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni.
Aumentano le pene per l’uccisione o il danneggiamento degli animali altrui (art. 638): il reato diventa
finalmente perseguibile d’ufficio, come quelli del titolo IX bis.
La pena passa da sei mesi a un anno nel minimo e da un anno a quattro anni nel massimo, ai quali un ordine del
giorno chiede di aggiungere la multa. L’articolo sarà applicabile all’uccisione o al danneggiamento anche di un
solo bovino o equino.
Per tutti questi reati contro gli animali sono previste nuove aggravanti, con l’introduzione dell’articolo 544-
septies: se i fatti sono commessi alla presenza di minori, se i fatti sono commessi nei confronti di più animali, se
il fatto è diffuso attraverso strumenti informatici e telematici.
È introdotto, nelle more del procedimento penale e fino a sentenza definitiva, il divieto di alienare o abbattere
gli animali, anche se non gravati dal vincolo del sequestro.
È finalmente accordata alle associazioni riconosciute dal ministero della Salute la facoltà di impugnare giudizi
cautelari reali, di presentare appello e istanza di riesame di sequestri preventivi e probatori, facoltà che da
tempo il mondo associativo attendeva.
Le misure di prevenzione previste nel codice antimafia diventano applicabili ai soggetti abitualmente dediti ai
delitti di combattimenti e manifestazioni vietate e al traffico di cuccioli.
Aumentano le pene per il traffico di cuccioli (numerose modifiche alla legge 201/2010). Ad esempio, vi sono
sanzioni aumentate per il traffico di animali senza microchip e passaporto.
Si passa da 3 mesi di reclusione nel minimo e un anno nel massimo a 4 mesi nel minimo e 18 nel massimo, con
multa che raddoppia: 6 mila euro nel minimo e 30 mila nel massimo.
Per un minimo di tre violazioni in tre anni del divieto di introdurre illegalmente animali da compagnia, il
trasportatore o il titolare dell’azienda commerciale si vedranno revocare definitivamente l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività.
Il divieto di tenere il cane alla catena, finora previsto solo da alcune leggi regionali, è introdotto a livello
nazionale e sorretto da adeguate sanzioni (da 500 a 5 mila euro).
Aumentano le pene pecuniarie previste dall’art. 727 (Abbandono e detenzione in condizioni incompatibili)
passando da un minimo di mille a 5 mila con un massimo di 10mila.
Il combinato disposto con l’aggravante introdotta dal nuovo Codice della strada, che prevede un aumento di
pena fino a un terzo quando l’abbandono avviene su strada o nelle pertinenze, fa sì che l’ammenda minima
possa aumentare notevolmente
Aumentano le pene in caso di uccisione, cattura, detenzione di animali di specie protetta (727-bis): la pena
detentiva passa da un mese nel minimo e sei mesi nel massimo a tre mesi nel minimo e un anno nel massimo,
sempre congiunta con l’ammenda che raddoppia (fino a 8 mila euro).
Nei casi di distruzione o deterioramento di habitat in sito protetto (733-bis) si passa dall’arresto fino a 18 mesi
all’arresto da 3 mesi a 2 anni. Anche qui raddoppia l’ammenda, che sarà non inferiore a 6 mila euro.